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In merito alle recenti normative antiriciclaggio che riguardano gli operatori del mercato dell’arte

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  • Categoria dell'articolo:Editoriale

Riconoscere il rischio di riciclaggio nel mercato dell’arte non è assolutamente una novità, ma non tutti conoscono le recenti direttive che cercano di arginarne la diffusione.

Il 10 gennaio 2020 è decorso il termine per il recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.
Così gli operatori del mercato dell’arte sono stati ricompresi all’interno dei soggetti vincolati all’osservanza degli adempimenti di prevenzione e mitigazione del rischio antiriciclaggio.

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) e c) del D.lgs 231/2007, rientrano ora all’interno della categoria degli operatori non finanziari, quali soggetti obbligati all’osservanza della normativa antiriciclaggio, ovvero coloro “che esercitano attività di commercio di cose antiche e di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta” nonché coloro “che conservano o commerciano opere d’arte, ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all’interno di porti franchi”.

Questo qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata sia pari o superiore a 10.000,00 €.

Noi operatori siamo quindi chiamati ad adottare delle nuove procedure operative di tutela, che ai clienti risulteranno sicuramente invasive, ma sono necessarie per evitare d’incorrere nella trama del riciclaggio e nelle sanzioni derivanti dall’omissione di tali adempimenti. 

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